MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELLâATTIVITĂ SPORTIVA
PARTE GENERALE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
1. DIRITTI E DOVERI…………………………………………………………………………………………………………………………… 2
2. COMPORTAMENTI RILEVANTI…………………………………………………………………………………………………….. 2
3. RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI…………………………………………… 3
4. USO DEGLI SPAZI DELLA SOCIETĂ ……………………………………………………………………………………………… 4
5. TRASFERTE……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
6. TUTELA DELLA PRIVACY……………………………………………………………………………………………………………… 5
7. INCLUSIVITĂ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
8. CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI………………… 6
9. SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI ……………………………………………………….. 6
10. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI O DEI LAVORATORI DIPENDENTI ………… 7
11. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI VOLONTARI ……………………………………………………………………………. 8
12. OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE…………………………………………………………………………………. 9
ALLEGATO A………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10
PROTOCOLLO GENERALE DI PREVENZIONE DEGLI ILLECITI RILEVANTI AI SENSI DALLâART. 16 DEL
D.LGS. N. 39/2021 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
ALLEGATO B ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20
PROTOCOLLO ATTO A PREVENIRE LE MOLESTIE SESSUALI BASATE SUL GENERE,
SULLâORIENTAMENTO SESSUALE, LE DIFFERENZE DI GENERE E OGNI TIPO DI DISCRIMINAZIONE20
ALLEGATO C ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………28
CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA
VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE……………………………… 28
PARTE GENERALE
Il presente modello organizzativo e di controllo dellâattivitĂ sportiva è redatto dalla societĂ
âHockey Bassano 1954 S.S.D.A.R.L.â, con sede in Bassano del Grappa, via CĂ Dolfin n. 127, come
previsto dal comma 2 dellâarticolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e sulla base delle linee
guida pubblicate dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici.
Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo allâattivitĂ della societĂ âHockey
Bassano 1954 S.S.D.A.R.L.â.
Il presente documento ha validitĂ quadriennale con decorrenza dalla data di approvazione e deve
essere aggiornato ogni qual volta si renda necessario al fine di conformarsi alle linee guida
federali e alle raccomandazioni dellâOsservatorio Permanente del CONI per le Politiche di
Safeguarding.
Il presente documento ha lâobiettivo di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che
assicurino la dignitĂ e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, garantendo
lâuguaglianza e lâequitĂ e tutelando al contempo lâintegritĂ fisica e morale di tutti i tesserati alla
Federazione Italiana Sport Rotellistici per il tramite della societĂ âHockey Bassano 1954
S.S.D.A.R.L.â.
Il presente modello organizzativo e di controllo dellâattivitĂ sportiva viene affisso allâinterno dei
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locali della societĂ âHockey Bassano 1954 S.S.D.A.R.L.â e pubblicato su apposita sezione del sito
internet della predetta societĂ , affinchĂŠ possa essere visibile a tutti i tesserati, nonchĂŠ comunicato
al Safeguarding Office della Federazione Italiana Sport Rotellistici insieme alla nomina del
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi
e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana Sport Rotellistici.
1. DIRITTI E DOVERI
A tutti i tesserati sono riconosciuti i diritti fondamentali:
⢠ad essere trattati in modo dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in
ambito societario;
⢠alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di
discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilitĂ , etĂ , identitĂ di
genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di
nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;
⢠alla tutela della salute e del benessere psico-fisico, affinchÊ essi siano considerati prevalenti
rispetto a ogni risultato sportivo.
Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, allâattivitĂ sportiva,
in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela
dei suddetti diritti dei tesserati. I tecnici, i dirigenti e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti
a conoscere il presente modello, i suoi allegati ed i codici di condotta a tutela dei minori e per la
prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione
prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, nonchĂŠ il Regolamento per la tutela dei
tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana Sport Rotellistici.
2. COMPORTAMENTI RILEVANTI
Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:
a) lâabuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento,
la sopraffazione, lâisolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di
identitĂ , dignitĂ e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenitĂ del
tesserato, anche se perpetrato attraverso lâutilizzo di strumenti digitali;
b) lâabuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui percosse, soffocamento, schiaffi,
calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente
o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lâintegritĂ
psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nellâindurre un tesserato a svolgere
(al fine di una migliore performance sportiva) unâattivitĂ fisica inappropriata oppure forzare
ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque non in condizione fisica per svolgere
attivitĂ sportiva. In questâambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il
consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
c) la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura
sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o
comportamenti possono anche consistere nellâassumere un linguaggio del corpo
inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonchĂŠ richieste
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indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere
od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio,
degradante, umiliante o denigrante;
d) lâabuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza
contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato,
non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato ad attuare condotte
sessuali inappropriate o indesiderate, o nellâosservare il tesserato in condizioni e contesti non
appropriati;
e) la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in
ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi,
o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando
un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di
danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza,
dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
f) lâincuria: la mancata soddisfazione delle necessitĂ fondamentali a livello fisico, medico,
educativo ed emotivo;
g) lâabuso di matrice religiosa: lâimpedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di
professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto
purchĂŠ non si tratti di riti contrari al buon costume;
h) il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo
individuo o piĂš soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o
altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo,
ai danni di uno o piĂš tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato.
Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad
intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza,
paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, offese riguardanti lâaspetto fisico, minacce
verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce
di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
i) i comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto
discriminatorio basato su etnia, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, colore
della pella, prestazioni sportive e capacitĂ atletiche, religione, convinzioni personali, disabilitĂ ,
etĂ o orientamento sessuale.
I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalitĂ , comprese quelle di
persona e tramite modalitĂ informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e
blog ecc…
3. RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI
La societĂ nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di
prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonchĂŠ per
garantire la protezione dellâintegritĂ fisica e morale degli sportivi.
Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, che dovrĂ essere soggetto autonomo e
possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrĂ
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selezionato tra i soggetti che abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacitĂ
di gestione delle situazioni delicate. DovrĂ essere opportunamente formato e partecipare ai
seminari informativi organizzati dalla societĂ e dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici. Prima
della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale. Non può essere, infatti,
designato come responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati
non colposi.
In ogni caso, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni allâinterno della societĂ
sportiva svolge funzioni di vigilanza circa lâadozione e lâaggiornamento dei modelli e dei codici
di condotta, nonchĂŠ di referente di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle
politiche di safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive.
Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sarĂ tenuto a sensibilizzare i membri
della societĂ e tutti i suoi tesserati sulle questioni di safeguarding e sarĂ tenuto a collaborare con
le autoritĂ competenti.
Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrĂ definire e pubblicizzare canali di
comunicazione per i membri della societĂ e per i suoi tesserati per segnalare i casi di abuso o
maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione, nonchĂŠ per la gestione delle
segnalazioni ricevute.
Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrĂ garantire la confidenzialitĂ e la
riservatezza delle informazioni riguardanti i casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a
trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone
coinvolte.
Il consiglio di amministrazione della societĂ potrĂ sospendere o rimuovere il Responsabile contro
abusi, violenze e discriminazioni in caso di mancata conformitĂ ai requisiti o di violazione delle
politiche della societĂ relative alla protezione dei minori.
4. USO DEGLI SPAZI DELLA SOCIETĂ
Deve essere sempre garantito lâaccesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso alla societĂ durante
gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati minorenni a coloro che esercitano la responsabilitĂ
genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati. Presso
le strutture in gestione o in uso alla societĂ devono essere predisposte tutte le misure necessarie
a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.
Durante le sessioni di allenamento non è consentito lâaccesso agli spogliatoi a utenti esterni o
genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e,
comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati sotto i 6 anni di etĂ o con disabilitĂ motoria o
intellettivo/relazionale.
In caso di necessitĂ , fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso
sanitario qualora necessario, lâaccesso allâinfermeria è consentito al medico sociale, in sua assenza
a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso, esclusivamente per le procedure
strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrĂ
rimanere aperta e, se possibile, dovrĂ essere presente almeno unâaltra persona (atleta, tecnico,
dirigente, collaboratore, eccetera).
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5. TRASFERTE
In caso di trasferte, o attivitĂ che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere
riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle
in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta
tra lâatleta e lâaccompagnatore.
Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti
accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire
lâintegritĂ fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del
presente modello.
6. TUTELA DELLA PRIVACY
A tutti gli atleti (o esercenti la potestĂ genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci della
societĂ allâatto dellâiscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una
raccolta di dati personali, deve essere sottoposta lâinformativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dellâart. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalitĂ descritte nel suddetto
regolamento e comunque solo sulla base della necessitĂ allâesecuzione del contratto di cui gli
interessati sono parte, allâadempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso. In
particolare, le categorie particolari di dati personali (quali lâorigine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o lâappartenenza sindacale, nonchĂŠ dati genetici,
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o
alla vita sessuale o allâorientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo
libero ed esplicito consenso dellâinteressato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di
adempimento di obblighi di legge e regolamenti. La societĂ , fermo restando il preventivo
consenso raccolto allâatto dellâiscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di
comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento, ma non
è consentita la produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di
imbarazzo o pericolo per i tesserati. La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dalla
societĂ , contenente dati personali dei tesserati od ogni altro soggetto, deve essere custodita
garantendo lâinaccessibilitĂ alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita,
cancellazione, accidentale divulgazione e data breach deve essere data tempestiva comunicazione
allâinteressato e, contestualmente, al titolare e responsabile del trattamento dei dati personali.
Deve essere data tempestiva comunicazione anche allâautoritĂ garante per la protezione dei dati
personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertĂ delle
persone fisiche. Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere
adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie
alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie
particolari di dati personali.
7. INCLUSIVITĂ
La societĂ garantisce a tutti tesserati di altre associazioni o societĂ sportive dilettantistiche pari
diritti e opportunitĂ , indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilitĂ , etĂ , identitĂ
di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di
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nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
La societĂ si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni
o societĂ sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilitĂ fisica o
intellettivo-relazionale, integrando i suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o societĂ
sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per La societĂ e loro coetanei. La societĂ si
impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico
o famigliare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attivitĂ della societĂ anche
mediante lâattivazione di iniziative specifiche e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni
con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.
8. CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI
In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di
altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile
contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica
allâindirizzo e-mail: paolo@giubilato.it.
Le chiavi di accesso a tale indirizzo e-mail saranno in possesso esclusivamente del Responsabile
contro abusi, violenze e discriminazioni.
In caso di gravi comportamenti lesivi la società deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza
alle forze dellâordine.
La societĂ deve garantire lâadozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di
vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
⢠presentato una denuncia o una segnalazione;
⢠manifestato lâintenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
⢠assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;reso
testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
⢠intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.
La societĂ deve inoltre informare il Safeguarding Office della Federazione Italiana Sport
Rotellistici e gli organi di giustizia sportiva qualora le violazioni rientrassero nellâambito di
competenza federale.
9. SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti
a:
⢠mancata attuazione colposa delle misure indicate nel presente modello organizzativo e di
controllo dellâattivitĂ sportiva;
⢠violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello organizzativo e di controllo
dellâattivitĂ sportiva, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra lâautore e la societĂ in
quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
⢠violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
⢠effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
⢠violazione degli obblighi di informazione nei confronti della società ;
⢠violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione
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nei confronti dei destinatari del presente modello;
⢠atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi
collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
⢠mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
Le sanzioni irrogabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico
intercorrente tra lâautore della violazione e la societĂ , nonchĂŠ del rilievo e gravitĂ della violazione
commessa e del ruolo e responsabilitĂ dellâautore.
Le sanzioni irrogabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia,
negligenza, colpa o dellâintenzionalitĂ del comportamento relativo allâazione/omissione, tenuto
altresĂŹ conto dellâeventuale recidiva, nonchĂŠ dellâattivitĂ lavorativa svolta dallâinteressato e della
relativa posizione funzionale, gravitĂ del pericolo creato, entitĂ del danno eventualmente creato,
presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilitĂ con altri
soggetti che abbiano concorso nel determinare lâinfrazione, unitamente a tutte le altre particolari
circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i destinatari del
modello attraverso i mezzi ritenuti piĂš idonei dalla societĂ .
10. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI O DEI LAVORATORI
DIPENDENTI
Nei confronti dei collaboratori e dai lavoratori dipendenti, nel caso di violazione delle
disposizioni del presente modello, possono essere irrogate le seguenti sanzioni, che devono essere
commisurate alla natura e gravitĂ della violazione commessa:
1) richiamo verbale per mancanze lievi;
2) ammonizione scritta;
3) multa in misura non eccedente lâimporto del compenso o della retribuzione prevista;
4) sospensione dal servizio per un periodo massimo di un mese con conseguente mancata
corresponsione del compenso o sospensione dalla retribuzione;
5) risoluzione del contratto di collaborazione o del contratto di lavoro dipendente.
Ai fini del precedente punto:
1) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il
collaboratore o il lavoratore dipendente che violi, per mera negligenza, le prescrizioni
contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
2) incorre nel provvedimento disciplinare dellâammonizione scritta il collaboratore o il lavoratore
dipendente che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni alle
prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
3) incorre nel provvedimento disciplinare della multa, comunque in misura non eccedente
lâimporto del compenso o della retribuzione prevista, il collaboratore o il lavoratore
dipendente che:
⢠risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile
lâammonizione scritta;
⢠in considerazione del livello di responsabilitĂ gerarchico o tecnico, leda lâefficacia del
presente modello con comportamenti quali:
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â lâinosservanza dellâobbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni;
â lâeffettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni
del presente modello;
â la violazione delle misure adottate dalla societĂ volte a garantire la tutela dellâidentitĂ del
segnalante;
4) incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per
un massimo di un mese:
⢠il collaboratore o il lavoratore dipendente che risulti recidivo, durante il biennio, nella
commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa in misura non eccedente
lâimporto del compenso o della retribuzione prevista;
⢠il collaboratore o il lavoratore dipendente che effettui, con dolo, false o infondate
segnalazioni inerenti alle violazioni del modello a tutela dei minori e per la prevenzione
delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o
violi le misure adottate dalla societĂ volte a garantire la tutela dellâidentitĂ del segnalante
cosĂŹ da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o
penalizzazione nei confronti del segnalante;
5) incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il
collaboratore o il lavoratore dipendente che:
⢠eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un
comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso
fra quelli previsti dallâallegato A) al presente modello o violi quanto previsto dallâallegato
b) al presente modello;
⢠violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o lâalterazione
di documentazione;
⢠impedisca il controllo o lâaccesso alle informazioni e alla documentazione agli organi
preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, in modo da non
garantire la trasparenza e la verificabilitĂ delle stesse.
11. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI VOLONTARI
Nei confronti dei volontari, nel caso di violazione delle disposizioni del presente modello,
possono essere irrogate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravitĂ
della violazione commessa:
⢠richiamo verbale per mancanze lievi;
⢠ammonizione scritta;
⢠allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non inferiore ad un
mese e non superiore a tre mesi;
⢠risoluzione del rapporto di volontariato.
Ai fini del precedente punto:
1) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il volontario
che violi, per mera negligenza, le prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la
violazione non abbia rilevanza esterna;
2) incorre nel provvedimento disciplinare dellâammonizione scritta il volontario che risulti
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recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni alle prescrizioni contenute nel
presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
3) incorre nel provvedimento disciplinare dellâallontanamento dalle strutture di allenamento e
gara per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi il volontario che:
⢠risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile
lâammonizione scritta;
⢠in considerazione del livello di responsabilitĂ gerarchico o tecnico, leda lâefficacia del
presente modello con comportamenti quali:
â lâinosservanza dellâobbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni;
â lâeffettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni
del presente modello;
â la violazione delle misure adottate dalla societĂ volte a garantire la tutela dellâidentitĂ del
segnalante;
4) incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del rapporto di volontariato il
volontario che:
⢠eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un
comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso
fra quelli previsti dallâallegato A) al presente modello o violi quanto previsto dallâallegato
b) al presente modello;
⢠violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o lâalterazione
di documentazione;
⢠impedisca il controllo o lâaccesso alle informazioni e alla documentazione agli organi
preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, in modo da non
garantire la trasparenza e la verificabilitĂ delle stesse.
12. OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE
La società è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi,
violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonchĂŠ su
apposita sezione del proprio sito internet.
Al momento dellâadozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, la societĂ
deve darne comunicazione via posta elettronica a tutti i propri tesserati, soci, volontari,
collaboratori e lavoratori dipendenti. La societĂ deve informare il tesserato o eventualmente
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del
presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni.
La societĂ deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile
contro abusi, violenze e discriminazioni, al garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle
condotte discriminatorie (Safeguarding Office) della Federazione Italiana Sport Rotellistici,
nonchĂŠ allâUfficio della Procura federale ove competente.
La societĂ deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla
prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonchĂŠ alla
consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.
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La societĂ deve prevedere adeguate misure per la diffusione e lâaccesso a materiali informativi
finalizzati alla sensibilizzazione ed alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
La societĂ deve prevedere unâadeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che
esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con
riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso,
violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.
La societĂ deve dare comunicazione ai tesserati, o eventualmente a coloro esercitano la
responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti, di ogni altra politica di
safeguarding adottata dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici.
ALLEGATO A
PROTOCOLLO GENERALE DI PREVENZIONE DEGLI ILLECITI RILEVANTI AI SENSI
DALLâART. 16 DEL D.LGS. N. 39/2021
Il seguente protocollo prevenzionistico costituisce parte integrante del modello organizzativo e
di controllo dellâattivitĂ sportiva della societĂ âHockey Bassano 1954 S.S.D.A.R.L.â ed è dedicato
alla trattazione degli illeciti rilevanti per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e
di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D. Lgs. n. 198 dellâ11 aprile 2006, n. 198
o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilitĂ , etĂ o orientamento sessuale.
Il presente protocollo ha la finalitĂ di promuovere e favorire in modo programmato e coordinato
azioni ed interventi volti alla prevenzione ed al contrasto di ogni forma di violenza, intendendo
come tale ogni atto che determina o è suscettibile di provocare un danno fisico, sessuale e
psicologico, economico od una sofferenza di qualunque tipo, compresa la minaccia di tali atti, la
coercizione o la privazione arbitraria della libertĂ fisica o lâinfluenza psicologica in grado di
determinare e orientare le scelte della vita privata o pubblica di una persona che, in virtĂš di tali
condizioni, risulta o può risultare vulnerabile.
OBIETTIVI:
⢠Istituire una serie di regole che i vertici, i dipendenti, i collaboratori, i soci ed i volontari della
societĂ debbano seguire, affinchĂŠ, in stretta collaborazione con la commissione Safeguarding ed
il Safeguarding Office, possano attuare un incisivo contrasto alla violenza nei confronti delle
vittime vulnerabili e si propongano come primo e fondamentale obiettivo la maggior tutela
possibile delle stesse, evitando il reiterarsi dei fatti oggetto di reato;
⢠Assicurare il ripristino dellâintegritĂ psicofisica della vittima, accompagnandola in un percorso
di recupero dellâautostima ed autonomia, combattendo azioni persecutorie ed indebite
pressioni psicologiche da parte degli autori di violenza; riducendo al minimo il disagio
traumatico delle vittime derivante dalle attivitĂ processuali anche innescate a loro tutela;
⢠Realizzare percorsi di aiuto alle vittime di violenza, rendere le necessarie informazioni ed
accompagnarle nellâindividuazione del percorso migliore, affinchĂŠ le vittime si sentano
supportate psicologicamente, acquisiscano coscienza della violenza subita e delle
conseguenze;
⢠Individuare percorsi di formazione per tutti gli operatori che potenzialmente possono;
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⢠Trovarsi a gestire situazioni di persone vittime di violenza od a prevenire le azioni illecite, in
modo che gli stessi abbiano gli strumenti per trattare correttamente e adeguatamente ciascuna
situazione;
⢠Promuovere e realizzare costanti interventi di sensibilizzazione (manifestazioni, campagne
informative, progetti, dibattiti pubblici, concorsi e convegni) dei cittadini sul fenomeno della
violenza in tutte le sue forme, individuando per ciascuna tipologia i contesti adeguati di
divulgazione delle informazioni e le azioni piĂš efficaci di prevenzione;
⢠Promuovere interventi educativi per gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado;
⢠Costruire, implementare e conservare un sistema di rilevazione dei dati statistici, grazie
allâapporto dei dati forniti dai vertici, soci, collaboratori e volontari della societĂ ;
⢠Promuovere e sviluppare iniziative nei confronti degli autori di violenza per prevenire il
reiterarsi dei comportamenti violenti e promuovere la frequenza di programmi di
riabilitazione.
Ai fini del presente protocollo si possono pertanto definire âvittime vulnerabiliâ le vittime come
qualificate dal loro status soggettivo e/o dalle condotte rivolte nei loro confronti che rendono
concrete e attuali le possibilitĂ di vittimizzazione secondaria e che si possono identificare nelle
seguenti tipologie:
1. Vittime di genere;
2. Vittime di discriminazione da orientamento sessuale e identitĂ di genere;
3. Vittime di discriminazioni sulla base dellâetnia e appartenenza culturale;
4. Vittime di minore etĂ ;
5. Vittime disabili, con problemi psichici od in condizione di particolare fragilitĂ psicologica;
6. Vittime affettivamente e psicologicamente dipendenti da soggetti terzi, aventi un ruolo di
vigilanza, controllo ed un potere decisionale (allenatori, personale sanitario, arbitri/giudici di
gara, ecc.);
7. Vittime di reati informatici;
8. Vittime di truffe ed estorsioni commesse profittando delle particolari condizioni di
vulnerabilitĂ soggettiva della persona offesa.
Di seguito viene riportato lâelenco delle fattispecie criminose prese in considerazione, le modalitĂ
attraverso le quali queste fattispecie criminose possono essere compiute nonchĂŠ le âmacro areeâ
sensibili, i ruoli sociali coinvolti ed i sistemi di prevenzione attuati allâinterno della societĂ . Infine,
vengono riportati anche i principi generali di comportamento.
Art. 660 c.p. – Molestia o disturbo alle persone
La norma punisce il recare molestia o disturbo alle persone senza alcun valido motivo. La
condotta può manifestarsi in qualsiasi luogo, pubblico o privato, ed anche per mezzo del telefono,
e consiste nellâoggettiva idoneitĂ a molestare terze persone, interferendo nellâaltrui vita privata e
nellâaltrui vita di relazione.
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Per petulanza si intende ogni contegno di arrogante invadenza e di intromissione continua ed
inopportuna nellâaltrui sfera di libertĂ .
Si riporta di seguito lâesemplificazione relativa alle modalitĂ con cui concretamente il reato in
esame può manifestarsi nella realtà della società : la mancata persecuzione e punizione, anche
sotto lâaspetto disciplinare, di un soggetto (atleta, allenatore, personale medico, ecc.) che metta in
atto, nei confronti di un minore tesserato, un corteggiamento ossessivo e petulante, volto ad
instaurare un rapporto comunicativo e confidenziale con la vittima, a ciò manifestamente
contraria, realizzato mediante una condotta di fastidiosa, pressante e diffusa reiterazione di
sequenze di saluto e contatto, invasive dellâaltrui sfera privata, con intromissione continua,
effettiva e sgradita nella vita della persona offesa e lesione della sua sfera di libertĂ .
Art. 612-bis c.p. – Atti persecutori
Si tratta di un reato abituale, per la cui configurazione è necessaria una reiterazione delle condotte
di minaccia o violenza per almeno una volta, purchĂŠ gli episodi siano legati da un contesto
unitario. Le condotte predette devono necessariamente causare almeno uno dei seguenti eventi
alternativi: (a) il perdurante e grave stato di ansia o paure della vittima; (b) il fondato timore per
la propria incolumitĂ o per quella di persona legata affettivamente; (c) la costrizione ad alterare
le proprie abitudini di vita.
Ă indispensabile la ripetizione di minacce e molestie, in modo da causare un disagio, senza che
sia però necessario lâinstaurarsi di un processo patologico, essendo richiesto lâinsorgere di
unâalterazione nellâequilibrio mentale della vittima.
Si riporta di seguito lâesemplificazione relativa alle modalitĂ con cui concretamente il reato in
esame può manifestarsi nella realtà della società : la mancata persecuzione e punizione, anche
sotto lâaspetto disciplinare, di un soggetto (atleta, socio, volontario, ecc.) che metta in atto, ad
esempio, una reiterata ed assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio,
ingiurioso o minatorio, oggettivamente irridenti ed enfatizzanti la patologia della persona offesa
od una sua particolare caratteristica fisica, diretta a plurimi destinatari ad essa legati da un
rapporto qualificato di vicinanza, ove lâagente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima
ne venga informata e nella consapevolezza, della idoneitĂ del proprio comportamento abituale a
produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.
Art. 571 c.p. – Abuso di mezzi di correzione e disciplina
La norma in esame punisce chi ecceda volontariamente nellâuso di mezzi correttivi o disciplinari,
a cui faccia ricorso per esercitare la propria autoritĂ correttiva o coercitiva, facendo insorgere il
pericolo di una malattia nel corpo o nella mente nei confronti del soggetto a lui sottoposto.
Soggetto attivo può essere soltanto chi eserciti una certa autoritĂ verso unâaltra persona, la quale
può derivare da un rapporto di educazione, di cura, di vigilanza, di custodia o di esercizio di una
professione anche sportiva.
Il presupposto per la realizzazione della fattispecie in esame è, quindi, rappresentato dallâutilizzo
di mezzi di correzione, di per sÊ leciti, il cui eccesso, però, li renda illeciti.
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Il reato si considera consumato quando si realizza lâevento tipico, rappresentato dallâinsorgenza
di un pericolo di malattia nel corpo o nella mente del dipendente, conseguentemente alla condotta
criminosa dellâagente.
Il reato risulta aggravato, ai sensi del secondo comma, qualora, dalla condotta criminosa, derivi,
come evento non voluto, una lesione personale o la morte del soggetto passivo.
Si riporta di seguito lâesemplificazione relativa alle modalitĂ con cui concretamente il reato in
esame può manifestarsi nella realtà della società : la mancata persecuzione e punizione, anche
sotto lâaspetto disciplinare, di un soggetto (allenatore, personale medico, ecc.) che, nei confronti
di un minore tesserato, faccia uso, in funzione educativa, di un mezzo astrattamente lecito (sia
esso fisico che verbale), sia esso di natura fisica, psicologica o morale, che trasmodi nellâabuso,
sia in ragione dellâarbitrarietĂ od intempestivitĂ della sua applicazione, sia in ragione dellâeccesso
nella misura, senza tuttavia attingere a forme di violenza.
Art. 572 c.p. – Maltrattamenti
Il delitto di maltrattamenti punisce le condotte reiterate nel tempo, che siano volontariamente
lesive dellâintegritĂ fisica, della libertĂ o del decoro, oppure degradanti, fisicamente o
moralmente, realizzate nei confronti di una persona della famiglia, di un convivente, o di una
persona che sia sottoposta allâautoritĂ del soggetto agente o sia a lui affidata.
La norma, alla luce della clausola di riserva posta in apertura del comma 1, ha carattere
sussidiario rispetto al reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Il reato può essere
commesso solo chi sia legato al soggetto passivo da una relazione di autoritĂ od affidamento,
derivante dallo svolgimento di una professione sportiva, nonchĂŠ da rapporti di cura o custodia.
Ă un reato abituale, essendo caratterizzato dal ripetersi nel tempo di vari comportamenti vessatori
i quali, considerati singolarmente, potrebbero anche non essere punibili, e che, invece, acquistano
rilevanza penale proprio per effetto della loro reiterazione nel tempo. La condotta tipica, infatti,
consiste in una pluralitĂ di atti reiterati e frequenti, lesivi dellâaltrui integritĂ fisica o, comunque,
degradanti fisicamente o psicologicamente del soggetto passivo. Tali atti, inoltre, possono essere
sia commissivi, come ad es. minacce, ingiurie e violenze, sia omissivi, come nel caso di privazioni
di beni reali essenziali. Si ritengono assorbite nei maltrattamenti ingiurie, percosse, atti
persecutori e minacce, oltre alle lesioni personali colpose lievi o lievissime, non, invece, il
sequestro di persona. Per quanto riguarda le lesioni personali gravi o gravissime, nonchĂŠ la morte
del soggetto passivo, se non volute dallâagente comportano lâapplicazione delle circostanze
aggravanti di cui al comma 3. Se invece esse risultano volute dallâagente o, quantomeno, erano
da lui concretamente prevedibili come conseguenza del proprio agire, concorrono con i
maltrattamenti. Per rilevare ai fini della configurazione del delitto di maltrattamenti, inoltre, le
condotte tipiche devono aver luogo durante il tempo in cui sussiste con carattere duraturo o,
almeno, abituale, una delle relazioni previste dalla norma.
Lâevento tipico è dato dalla situazione continuativa di sofferenza fisica o morale per il soggetto
passivo, la quale sorge come conseguenza degli atti di maltrattamento da lui subiti. Si ha, dunque,
la consumazione del reato nel momento in cui si verifica la situazione di sofferenza continuativa.
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Il delitto di maltrattamenti risulta essere aggravato qualora dagli atti di maltrattamento derivi,
quale loro conseguenza, una lesione grave o gravissima, oppure la morte del soggetto passivo
oppure nel caso in cui i maltrattamenti siano realizzati in presenza o in danno di un minore o di
una persona disabile.
Si riporta di seguito lâesemplificazione relativa alle modalitĂ con cui concretamente il reato in
esame può manifestarsi nella realtà della società : la mancata persecuzione e punizione, anche
sotto lâaspetto disciplinare, di un soggetto (atleta, allenatore, personale medico, ecc.) che, nei
confronti di un minore tesserato, compia atti che non siano sporadici e manifestazione di un
atteggiamento di contingente aggressivitĂ .
Art. 609-bis c.p. – Violenza sessuale
Le condotte prese in considerazione sono essenzialmente due: (a) la violenza sessuale per
costrizione, realizzata per mezzo di violenza, minaccia o abuso di autoritĂ ; (b) la violenza per
induzione, attuata mediante abuso delle condizioni di inferioritĂ fisica o psichica della persona
offesa o mediante inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nel concetto di atti sessuali deve ricomprendersi ogni atto comunque coinvolgente la corporeitĂ
della persona offesa, e posto in essere con la coscienza e volontĂ di compiere un atto invasivo
della sfera sessuale di una persona non consenziente.
Per quanto riguarda la violenza, essa consiste non solo nellâesercizio di una vis fisica o coazione
materiale, ma anche qualsiasi atto o fatto posto in essere dallâagente che abbia come ricaduta la
limitazione della libertĂ del soggetto passivo, costretto, contro la sua volontĂ , a subire atti
sessuali. Circa la minaccia, essa consiste nella prospettazione di un male ingiusto e notevole (ad
opera del soggetto agente) quale conseguenza del rifiuto a subire la condotta.
Il consenso deve perdurare per tutta la durata del rapporto sessuale e non solo allâinizio,
integrandosi dunque il delitto in esame quando il consenso originariamente prestato venga meno
a causa di un ripensamento o a causa della non condivisione delle modalitĂ di consumazione del
rapporto. Il consenso deve inoltre essere prestato validamente e coscientemente.
Venendo al concetto di abuso di autoritĂ , con esso va inteso sia lâabuso commesso dal pubblico
ufficiale, sia quello commesso dal privato, che strumentalizzi la sua posizione di supremazia nei
confronti della vittima.
Art. 609-quinquies c.p. – Corruzione di minorenne
La norma punisce chi compia atti sessuali in presenza di un minore di anni quattordici, con lo
scopo di farlo assistere. Alla medesima pena è sottoposto colui che faccia assistere il minore al
compimento di atti sessuali od a rappresentazioni pornografiche, al fine di indurla a compiere o
a subire atti sessuali.
Art. 609-octies c.p. – Violenza sessuale di gruppo
Gli elementi materiale della fattispecie richiamano quelli di cui allâart. 609-bis c.p.- Per quanto
riguarda la partecipazione, non richiede che tutti i membri del gruppo compiano atti di violenza
sessuale, essendo sufficiente un qualsiasi apporto materiale (per facilitare il delitto) oppure
morale, rafforzando in tal modo il proposito criminoso dei correi. Non è nemmeno necessario che
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i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti, essendo per contro sufficiente la loro
presenza nel luogo e nel momento del fatto.
Lâattenuante della minore gravitĂ del fatto di cui allâarticolo 609-bis non è applicabile alla violenza
sessuale di gruppo, dato che proprio la presenza di piĂš persone causa una lesione particolarmente
grave e traumatica nella sfera di autodeterminazione della vittima.
Art. 609-undecies c.p. – Adescamento di minorenni
Lâobiettivo perseguito da questa fattispecie è quello di arginare il fenomeno del cd. child grooming,
ovvero quel comportamento con cui un adulto instaura con il minore relazioni amichevoli,
assicurandosi la sua fiducia e la sua collaborazione, allo scopo di coinvolgerlo in attivitĂ a sfondo
sessuale.
Per la realizzazione della fattispecie è necessario qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del
minore attraverso artifici, lusinghe o minacce poste in essere anche mediante lâutilizzo della rete
internet o di altre reti o mezzi di comunicazioneÂť, anticipando la soglia di rilevanza penale alla
mera esposizione a pericolo della libertĂ ed equilibrato sviluppo psico-fisico del minore.
Le lusinghe rappresentano una sottile forma di raggiro, che sovente fa leva sulla debolezza
psicologica intrinseca a tutti quei soggetti che, in quanto inesperti della vita, sono sprovvisti di
mezzi di autotutela nei confronti delle insidie piĂš acute. Non è necessario che lâagente si sia spinto
a proporre un incontro alla sua vittima, essendo sufficiente, per lâintegrazione dellâelemento
oggettivo della fattispecie criminosa, che lo stesso sia riuscito ad accaparrarsi il controllo
psicologico del minore. Per integrare la condotta penalmente rilevante non è neppure necessario
il compimento di unâattivitĂ piĂš o meno prolungata nel tempo.
Si riporta di seguito lâesemplificazione relativa alle modalitĂ con cui concretamente i reati in
esame possono manifestarsi nella realtĂ societaria: il concorso a titolo materiale nel reato
agevolandone lâoperato dei soggetti o delle strutture che, anche mediante lâutilizzo della rete
internet od altre reti o mezzi di comunicazione, con comportamenti idonei a carpirne la volontĂ
adescano soggetti di etĂ inferiore ai 14 anni, allo scopo di commettere i reati predetti, oppure la
circostanza che una delle predette condotte illecite venga tenuta, nellâambito della societĂ
sportiva, da parte dei soggetti che vi partecipano a vario titolo (atleti, dirigenti, soci, volontari,
dipendenti, ecc.).
Art. 600-bis c.p. – Prostituzione minorile
Questa norma e le seguenti hanno il fine di tutelare lâintegritĂ psicofisica del minore con
riferimento alla sfera sessuale, nella prospettiva di un corretto sviluppo della persona. Il soggetto
passivo è il minore.
Il legislatore non fornisce una definizione di prostituzione, anche se si è consolidato il concetto
che la identifica in una dazione indiscriminata e professionale del proprio corpo per fini di lucro.
Non è, invece, chiaro il concetto di âprestazione sessualeâ. Da qui il problema della qualificazione
delle esibizioni oscene (ove vi è assenza di contatto fisico col cliente) o del semplice bacio come
atto sessuale o meno.
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Col termine âfavoreggiamentoâ, si tende a comprendere qualsiasi condotta che si risolva nel
consentire o nellâagevolare lâesercizio della prostituzione.
Per quanto concerne lo âsfruttamentoâ, questo consiste nel prelevare o ricevere sui ricavi della
prostituzione utilitĂ , pur sempre economiche, ancorchĂŠ non necessariamente consistenti in
denaro.
Si riporta di seguito lâesemplificazione relativa alle modalitĂ con cui concretamente il reato in
esame può manifestarsi nella realtà della società : il concorso a titolo materiale nel reato
agevolandone lâoperato di soggetti o strutture che inducono alla prostituzione una persona di etĂ
inferiore agli anni diciotto, ovvero ne favoriscono o sfruttano la prostituzione.
Art. 600-ter c.p. – Pornografia minorile
Il comma 1 punisce la realizzazione di esibizioni pornografiche e la produzione di materiale
pornografico mediante lâutilizzazione di minori, ciò per tutelare lo sviluppo fisico, psicologico,
spirituale, morale e sociale dei minori.
Per quanto riguarda la condotta di commercio di materiale pornografico, si vogliono reprimere
fatti diffusivi (su larga scala) del suddetto materiale, sulla base del presupposto che possono
incentivare piĂš gravi comportamenti criminosi. Il commercio implica il perseguimento di uno
scopo di lucro e di una, anche se rudimentale, struttura organizzativa. Le condotte previste dal
terzo comma integrano fattispecie configurabili solo se i fatti non rientrano nei reati previsti dai
commi precedenti.
Lâultimo comma completa il quadro delle incriminazioni, tipizzando le condotte residuali sul
piano dellâofferta del materiale pedopornografico. La âcessioneâ implica il contatto tra soggetti
determinati, mentre lââoffertaâ anticipa la soglia dellâintervento penale e si perfeziona giĂ quando
si manifesta la possibilitĂ della cessione, a patto che chi offre possa quantomeno procurarsi
facilmente il materiale.
Si riporta di seguito lâesemplificazione relativa alle modalitĂ con cui concretamente il reato in
esame può manifestarsi nella realtà societaria: il concorso a titolo materiale nel reato
agevolandone lâoperato di soggetti o strutture che: – inducono minori degli anni diciotto a
partecipare ad esibizioni pornografiche; – fanno commercio di materiale pornografico prodotto
utilizzando minori degli anni diciotto; – non avendo partecipato alla produzione di detto
materiale, distribuiscono, divulgano, diffondono o pubblicizzano â con qualsiasi mezzo ed anche
per via telematica â materiale pornografico prodotto utilizzando minori degli anni diciotto; – non
avendo partecipato alla produzione di detto materiale, offrono o cedono ad altri, anche a titolo
gratuito, materiale pornografico prodotto utilizzando minori degli anni diciotto.
Art. 600-quater c.p. – Detenzione di materiale pornografico
Costituisce reato anche il procurarsi materiale realizzato utilizzando minori. Si richiede non
soltanto che il materiale sia pornografico, ma anche che sia stato prodotto mediante
lâutilizzazione dei minori.
Per quanto riguarda la detenzione, potendo, infatti, prescindere addirittura da un rapporto
materiale con la cosa e conferire altresĂŹ rilievo alle sfumate condotte di possesso virtuale.
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Si riporta di seguito lâesemplificazione relativa alle modalitĂ con cui concretamente il reato in
esame può manifestarsi nella realtà societaria: (a) il concorso a titolo materiale nel reato,
agevolandone lâoperato di soggetti o strutture che consapevolmente si procurano o detengono
materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto; (b) la detenzione da
parte di un dipendente o di un soggetto in posizione apicale â attraverso strumenti informatici
messigli a disposizione dalla societĂ stessa â di materiale pornografico realizzato utilizzando
minori degli anni diciotto.
Art. 600-quater1 c.p. – Pornografia virtuale
La norma in esame richiama gli articoli precedentemente esaminati, estendendo lâalveo del
materiale pornografico anche alle immagini virtuali, ovvero realizzate con tecniche di
elaborazione grafica. Allâinterno della pedopornografia virtuale possono includersi tre differenti
ipotesi: 1. la pornografia apparente (rappresentazione di adulti con sembianze infantili o
adolescenziali); 2. la pornografia parzialmente virtuale (quale risultato di fotomontaggi o di altre
operazioni intese ad affiancare il volto di un minore al corpo di un adulto e viceversa, oppure a
creare immagini anche in parte artificiali ma in cui compaia una parte di corpo di un minore in
carne ed ossa); 3. la pornografia totalmente virtuale (che indica immagini in tutto artificiali che,
sebbene realistiche, sono il puro frutto della tecnologia grafica e della fantasia dellâautore).
Si riporta di seguito lâesemplificazione relativa alle modalitĂ con cui concretamente il reato in
esame può manifestarsi nella realtà societaria: 1. il concorso a titolo materiale nel reato
agevolandone lâoperato di soggetti o strutture che: a) realizzano esibizioni pornografiche o
producono materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando
immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, realizzate con tecniche di elaborazione
grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualitĂ di rappresentazione fa
apparire come vere situazioni non reali; b) non avendo partecipato alla produzione di detto
materiale, distribuiscono, divulgano, diffondono o pubblicizzano â con qualsiasi mezzo ed anche
per via telematica â materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute
utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse; c) non avendo partecipato alla
produzione di detto materiale, offrono o cedono ad altri, anche a titolo gratuito, materiale
pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli
anni diciotto o parti di esse; 2. la condotta del dipendente, del collaboratore o di un soggetto in
posizione apicale della societĂ che consapevolmente â attraverso strumenti informatici messigli
a disposizione dalla societĂ – a) pur non avendo partecipato alla produzione di detto materiale,
distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza â con qualsiasi mezzo ed anche per via telematica â
materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di
minori degli anni diciotto o parti di esse; b) pur non avendo partecipato alla produzione di detto
materiale, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico rappresentato da
immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.
Art. 600-quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile
La condotta consiste nellâorganizzare ovvero anche soltanto nel propagandare viaggi finalizzati
alla fruizione di attivitĂ di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale
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attivitĂ . Il reato presuppone una struttura organizzativa, seppur minima. Richiede, inoltre,
lâimprenditorialitĂ , cioè, deve trattarsi di attivitĂ svolta a fine di lucro e con una certa continuitĂ
o con caratteristiche tali da potersene affermare il livello professionale.
La propaganda si estrinseca anche nella concreta divulgazione di materiali, informazioni,
messaggi inequivocabilmente diretti e idonei a spingere un numero indeterminato di destinatari
a partecipare ai viaggi in questione.
Lâorganizzatore del viaggio deve essere animato dalla finalitĂ della fruizione della prostituzione
minorile, affinchĂŠ venga integrata la fattispecie. Per quanto concerne il propagandare, potendo il
viaggio essere organizzato da altri, deve sussistere la coscienza e la volontà , cioè la
consapevolezza, che i viaggi siano finalizzati a o comprendano attivitĂ di fruizione della
prostituzione minorile.
Si riporta di seguito lâesemplificazione relativa alle modalitĂ con cui concretamente il reato in
esame può manifestarsi nella realtà societaria: il concorso a titolo materiale nel reato
agevolandone lâoperato di soggetti o strutture che organizzano o propagandano viaggi finalizzati
alla fruizione di attivitĂ di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale
attivitĂ .
Si tenga in debita considerazione la circostanza che tutte le predette condotte sono perseguibili
e punibili in applicazione del modello organizzativo e di controllo dellâattivitĂ sportiva della
societĂ âHockey Bassano 1954 S.S.D.A.R.L.â anche se poste in essere nellâalveo colposo, ovvero
qualora vengano realizzate in caso di negligenza e/o incuria, omettendo di intervenire,
causando un danno o creando un pericolo che il danno possa causarsi.
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
I responsabili delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle âmacro areeâ di attivitĂ sensibili sono
tenuti, nellâambito della propria attivitĂ , al rispetto delle norme di comportamento di seguito
indicate, conformi ai principi dettati dal modello organizzativo e di controllo dellâattivitĂ sportiva
della societĂ âHockey Bassano 1954 S.S.D.A.R.L.â.
In generale è necessario:
– adottare adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva
partecipazione allâattivitĂ sportiva;
– adottare adeguati strumenti per lâinclusione e la valorizzazione delle diversitĂ dei tesserati;
– adottare adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei
tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli
allenamenti, le manifestazioni sportive ed ogni attivitĂ anche collegata e/o connessa
organizzata dalla societĂ ;
– predisporre misure che assicurino lâaccesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova
(soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilitĂ genitoriale o ai
soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
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– adottare adeguati strumenti per incentivare lâadozione e la diffusione di apposite convenzioni
o patti di corresponsabilitĂ o collaborazione tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro
che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
– adottare adeguate misure al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che
riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza
indugio, nel rispetto della disciplina vigente, attivino le procedure previste dal modello
organizzativo e di controllo dellâattivitĂ sportiva della societĂ âHockey Bassano 1954
S.S.D.A.R.L.â informando il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ed il
Responsabile federale delle politiche di Safeguarding;
– adottare adeguati protocolli che consentano lâassistenza psicologica o psico-terapeutica ai
tesserati;
– adottare adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari
negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche;
– adottare adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare
ma non solo: i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e lâesposizione fisica
(come spogliatoi, docce, ecc.); ii. viaggi, trasferte e pernotti; iii. trattamenti e prestazioni
sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, massaggi, ecc.) che comportino necessari
contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti; iv. manifestazioni sportive di
qualsiasi livello;
– dotarsi di strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla
pornografia minorile;
– fissare richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in
possesso dei propri dipendenti, collaboratori o volontari;
– valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilitĂ lâorganizzazione diretta e/o
indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in localitĂ estere con specifico riguardo a localitĂ
note per il fenomeno del c.d. âturismo sessualeâ;
– dedicare particolare attenzione nelle valutazioni di possibili partnership commerciali con
societĂ operanti in settori quali ad esempio la comunicazione telematica di materiale relativo
alla pornografia minorile ed il turismo nelle aree geografiche sopra richiamate;
– diversificare i punti di controllo, allâinterno della struttura societaria, preposti allâassunzione e
gestione del personale, nei casi in cui la societĂ individui aree a piĂš alto rischio reato, tenendo
conto di indicatori di rischio quali: etĂ , nazionalitĂ , eventuali precedenti penali o disciplinari;
– richiedere che le altre associazioni o societĂ sportive con cui la societĂ collabora rispettino gli
obblighi di legge in tema di: tutela dellâincolumitĂ psico-fisica della persona, specie se di
minore etĂ ; tutela del lavoro minorile; condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; diritti
sindacali, richiedendo, eventualmente, a tal riguardo, ogni documentazione utile ai propri
fornitori.
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ALLEGATO B
PROTOCOLLO ATTO A PREVENIRE LE MOLESTIE SESSUALI BASATE SUL GENERE,
SULLâORIENTAMENTO SESSUALE, LE DIFFERENZE DI GENERE E OGNI TIPO DI
DISCRIMINAZIONE
Il seguente protocollo prevenzionistico costituisce parte integrante del modello organizzativo e
di controllo dellâattivitĂ sportiva della societĂ âHockey Bassano 1954 S.S.D.A.R.L.â ed ha
lâobiettivo di prevenire le condotte di molestie nei confronti degli atleti e in particolare dei minori,
basate sul genere, sulle differenze di genere e sullâorientamento sessuale e discriminazioni basate
sullâetnia, sulla cultura ecc. I comportamenti da osservare per prevenire molestie e abusi sono
indirizzati ai vertici della societĂ e a tutti coloro che a vario titolo sono a contatto con gli atleti e i
tesserati.
1. GLOSSARIO
Molestie sessuali:
Per molestie sessuali si intende qualsiasi comportamento verbale, non verbale o fisico di natura
sessuale con lo scopo o lâeffetto di violare la dignitĂ di una persona, in particolare quando crea
un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Le molestie sessuali in
ambiente sportivo non devono necessariamente verificarsi per un periodo di tempo prolungato.
Una singola azione, per la sua gravità , può costituire una molestia sessuale. Si possono quindi
identificare comportamenti specifici che, a titolo di esempio, costituiscono molestie sessuali:
– insinuazioni e commenti offensivi, umilianti, sessualmente espliciti o impliciti;
– commenti osceni, battute, scherzi osceni o proposte di natura sessuale, dirette o indirette;
– lettere, biglietti o mail a contenuto sessuale che propongono, incitano o fanno pressione per
avere rapporti sessuali o che, senza perseguire tale obiettivo, si limitano a offendere o
intimidire il destinatario;
– insistenza su commenti sprezzanti o offensivi, di natura sessuale, sullâaspetto e lâimmagine di
qualsiasi persona;
– palpeggiamenti, gesti osceni, sfioramenti non necessari;
– qualsiasi tipo di violenza sessuale;
– partecipazione alla creazione di un ambiente sportivo che configura quelle che la
giurisprudenza definisce âmolestie sessuali ambientaliâ, intese come comportamenti fisici o
verbali che si manifestano con atti, gesti o parole, comportamenti che vengono percepiti come
indesiderati e indesiderabili anche dalla persona a cui sono rivolti, e che, pur non essendo
direttamente finalizzati alla richiesta di favori di natura sessuale, sono in grado di creare
unâatmosfera odiosa e ingrata, ad esempio attraverso la ripetizione di commenti o battute
libidinose o continui e inutili riferimenti alla sessualitĂ ;
– il condizionamento di un diritto o dellâaspettativa di un diritto allâaccettazione di una
situazione che costituisce molestia sessuale.
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Molestie discriminatorie basate sul sesso:
Una situazione in cui si verifica un comportamento legato al genere con lo scopo o lâeffetto di
violare la dignitĂ di una persona e creare un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante
o offensivo.
Molestie discriminatorie basate sullâorientamento sessuale, sullâidentitĂ di genere,
sullâespressione di genere o sulle caratteristiche sessuali:
Per molestie discriminatorie si intende qualsiasi comportamento messo in atto sulla base
dellâorientamento sessuale, dellâidentitĂ di genere, dellâespressione di genere o delle
caratteristiche sessuali, con lo scopo o lâeffetto di violare la dignitĂ di una persona e di creare un
ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Vengono definiti i seguenti motivi di discriminazione:
– orientamento sessuale: attrazione fisica, sessuale o affettiva verso una persona;
– identitĂ sessuale: lâesperienza interna e individuale del genere come ogni persona si sente e si
definisce, che può o meno corrispondere al sesso assegnato alla nascita;
– espressione di genere: manifestazione dellâidentitĂ sessuale di ogni persona. A titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, si riporta di seguito un elenco di comportamenti specifici
che, soddisfacendo i requisiti di cui al punto precedente, potrebbero costituire molestie nei
confronti di persone LGBTQI+ se si verificano ripetutamente, includendo espressamente â ma
non solo â le persone transgender;
– uso di un linguaggio avvilente e offensivo nei confronti dei lavoratori LGBTQI+;
– prese in giro o commenti che ridicolizzano i lavoratori LGBTQI+;
– ridicolizzare e sminuire le capacitĂ , le capacitĂ sportive delle persone LGBTQI+;
– valutazione ingiusta o distorta del rendimento sportivo delle persone sulla base del loro
orientamento sessuale, della loro identitĂ di genere, della loro espressione di genere o delle
loro caratteristiche sessuali;
– assegnazione di ruoli al di sotto delle capacitĂ sportive della persona sulla base
dellâorientamento sessuale, dellâidentitĂ di genere, dellâespressione di genere o delle
caratteristiche sessuali;
– In generale, un trattamento sfavorevole basato sullâorientamento sessuale, sullâidentitĂ di
genere, sullâespressione di genere o sulle caratteristiche sessuali.
Molestie per altri motivi discriminatori:
Per molestie discriminatorie si intende qualsiasi comportamento messo in atto con lo scopo o
lâeffetto di violare la dignitĂ delle persone creando un ambiente intimidatorio, ostile, degradante,
umiliante o offensivo, quando viene messo in atto per motivi di nascita, razza o origine etnica,
religione o convinzioni personali, disabilitĂ , etĂ , malattia o condizione di salute, stato sierologico
e/o predisposizione genetica a soffrire di patologie e disturbi, lingua o condizione socioeconomica, quando si verifica allâinterno dellâambiente aziendale, sia fisico che digitale. Tra i
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comportamenti che costituiscono molestie per altri motivi discriminatori vi sono, in via non
limitativa:
– violenza di qualsiasi tipo nei confronti di persone in una delle circostanze sopra elencate;
– comportamenti, condotte o pratiche assunte nelle circostanze di cui sopra, in modo esplicito o
implicito, e che hanno un effetto sul rendimento dellâatleta e del tesserato;
– ridicolizzare le persone perchĂŠ i compiti che svolgono non sono conformi al ruolo o allo
stereotipo culturalmente o socialmente imposto;
– critiche, scherzi, prese in giro che ridicolizzano lâorigine razziale o etnica, la religione o le
convinzioni personali, la disabilitĂ , la nazionalitĂ , lâetĂ o lâorientamento sessuale, lâidentitĂ o
lâespressione di genere o qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale.
Sottovalutare il rendimento sportivo a causa delle circostanze sopra elencate.
Aree sensibili:
Per aree sensibili si intendono tutte quelle attivitĂ gestite e/o organizzate dalla societĂ , o a cui la
stessa è coinvolta, e che costituiscono momenti, e/o processi, interni allâorganizzazione da
disciplinare al fine di mitigare il rischio, insito in dette attivitĂ , del verificarsi di molestie sessuali,
differenze di genere e discriminazioni.
2. PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE
La societĂ dovrĂ valorizzare le seguenti condotte:
3 diffondere una cultura della non discriminazione tra gli atleti e i tesserati;
3 adottare comportamenti atti anche alla luce del codice di condotta volti al superamento degli
stereotipi di genere e culturali che favoriscono le discriminazioni;
3 adottare comportamenti volti a contrastare qualsiasi tipologia di molestia e di abuso anche
verbale, segnalandola e stigmatizzando la condotta;
3 favorire il rispetto del presente protocollo e darne massima diffusione;
3 favorire un ambiente inclusivo attraverso campagne di sensibilizzazione, incontri di
formazione e di informazione sul tema delle molestie;
3 dare massima diffusione della nomina del Safeguarding quale gestore di tali segnalazioni a cui
gli atleti possono rivolgersi.
3. LE AREE SENSIBILI
Si ritiene che nel caso di specie le aree sensibili possano rintracciarsi nelle seguenti attivitĂ :
1. organizzazione e tenuta delle trasferte;
2. organizzazione e tenuta dei ritiri;
3. organizzazione e tenuta competizioni sportive;
4. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, ecc.);
5. le sessioni di allenamento.
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3.1 ORGANIZZAZIONE E TENUTA DELLE TRASFERTE
La risorsa della societĂ , deputata allâorganizzare delle trasferte, dovrĂ agire come segue:
– individuare lâelenco completo degli atleti partecipanti;
– individuare lo staff di accompagnatori interni allâente (es. allenatori, preparatori, collaboratori,
ecc.);
– rintracciare il mezzo di trasporto adatto a contenere atleti e staff;
– richiesta alla squadra ospitante circa la presenza di spogliatoi idonei per gli atleti, con
suddivisione dei locali per sesso anche in considerazione dellâidentitĂ di generei e che possano
essere utilizzati agevolmente dagli utenti che presentano disabilitĂ ;
– per pasti (pranzo o cena) individuare un locale idoneo a ospitare la tavolata contenente atleti
e staff.
In caso di viaggio con singole automobili e di atleti minori dovrĂ riceversi lâautorizzazione scritta
da parte dei genitori.
In caso di trasferta con pernottamento si dovrĂ seguire quanto indicato nel paragrafo successivo
âOrganizzazione e tenuta dei ritiriâ per la parte di competenza.
3.2 ORGANIZZAZIONE E TENUTA DEI RITIRI
La risorsa della societĂ , deputata allâorganizzare dei ritiri, dovrĂ agire come segue:
– individuare lâelenco completo degli atleti partecipanti;
– individuare lo staff di accompagnatori interni alla societĂ (es. allenatori, preparatori,
collaboratori, ecc.);
– rintracciare il mezzo di trasporto adatto a contenere atleti e staff;
– richiedere alla struttura ospitante la presenza di:
⢠numero e tipologia di camere;
⢠la presenza di spogliatoi idonei per gli atleti, con suddivisione dei locali per sesso anche in
considerazione dellâidentitĂ di genere e che possano essere utilizzati agevolmente dagli
utenti che presentano disabilitĂ ;
⢠la presenza di aree comuni (es. mensa) idonee a ospitare atleti e staff;
– in base al numero di camere e alla loro tipologia sarĂ creato un elenco (la cd. roaming list);
– non deve mai essere prevista la possibilitĂ che a un atleta venga assegnata una camera in
condivisione con un membro dello staff sportivo, a meno che non vi sia un legame di parentela
tra i soggetti;
– organizzare un momento informativo e formativo a favore degli atleti finalizzato a illustrare
le modalitĂ del ritiro, le assegnazioni delle camere, lâinvito esplicito a non modificare e/o
accettare cambi di camere;
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– consegna, a favore degli atleti, di un opuscolo informativo contenente lâindicazione da parte
dellâente dellâadozione del modello di prevenzione delle molestie sessuali, le differenze di
genere e ogni tipo di discriminazione con lâinvito a segnalare (a mezzo del canale adottato
dallâente) al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ogni anomalia verificatasi
in circostanza del ritiro.
I genitori degli atleti dovranno conoscere in anticipo tutti i dettagli sulla struttura individuata e
ricevere informazioni circa la composizione delle stanze (la cd. roaming list).
In caso di viaggio con singole automobili e di atleti minori dovrĂ riceversi lâautorizzazione scritta
da parte dei genitori.
3.3 ORGANIZZAZIONE E TENUTA DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE
La societĂ , nelle attivitĂ di organizzazione e tenuta delle competizioni sportive, dovrĂ :
– contrastare e ribadire il proprio impegno contro ogni forma di discriminazione, molestia,
isolamento per motivi legati al genere, orientamento sessuale, identitĂ di genere, origine
razziale, etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose e orientamento sessuale;
– collaborare con le autoritĂ giudiziarie, sportive e la forza di pubblica sicurezza per la
repressione di fenomeni discriminatori;
– non tollerare alcuna forma di discriminazione e sanzionare chi, interamente
allâorganizzazione, si sia reso responsabile di episodi discriminatori;
– agire tempestivamente per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili e far cessare
cori e/o altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
– avallare ogni scelta rispetto alla interruzione, sospensione, rinvio della competizione per
ragioni dovute a manifestazione di eventi discriminatori.
Lâente, inoltre, in fase di ingresso dei sostenitori, dovrĂ rendere disponibili spazi idonei alle
autoritĂ giudiziarie, sportive, forza di pubblica sicurezza finalizzati al controllo e rimozione di
eventuali contenuti discriminatori.
Infine, lâente si attiverĂ per organizzare, con cadenza annuale, momenti informativi e formativi a
favore degli atleti e dei sostenitori volti a sensibilizzarli rispetto ai fenomeni di discriminazione.
3.4 TRATTAMENTI E PRESTAZIONI SANITARIE
Ogni trattamento e/o prestazione sanitaria che vede il coinvolgimento di un minore dovrĂ essere
effettuato in presenza del genitore e/o del tutore.
In caso di atleta maggiorenne, lâente:
– prima del trattamento informerĂ il soggetto, mediante consegna di un opuscolo informativo
contenente lâindicazione da parte dellâente dellâadozione del modello di prevenzione delle
molestie sessuali, le differenze di genere e ogni tipo di discriminazione con lâinvito a segnalare
(a mezzo del canale adottato dallâente) al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
ogni anomalia verificatasi in circostanza del trattamento sanitario;
– organizzerĂ il trattamento / prestazione sanitaria con operatori del medesimo sesso.
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3.5 LE SESSIONI DI ALLENAMENTO
La risorsa della societĂ , deputata allâorganizzazione delle attivitĂ di allenamento, dovrĂ
prevedere, prima dellâavvio dellâanno sportivo:
– una sessione informativa e formativa a favore dellâallenatore e dello staff a supporto
(preparatori, collaboratori, ecc.);
– durante la sessione i partecipanti dovranno essere informati dellâadozione, da parte dellâente,
del modello per contrastare le molestie sessuali basate sul genere, sullâorientamento sessuale,
lâidentitĂ di genere, le differenze di genere e ogni tipo di discriminazione, nonchĂŠ della nomina
del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (e dei relativi compiti e attivitĂ );
– durante la sessione i partecipanti dovranno essere sensibilizzati rispetto ai temi della violenza,
discriminazione, bullismo, cyberbullismo;
– la sessione formativa dovrĂ prevedere la presenza di casi pratici idonei a far comprendere i
segnali (punti di alert) che gli atleti possono trasmettere (direttamente e/o indirettamente) e
che costituiscono un disagio.
Allenatori e staff dovranno ricevere copia del documento âVademecum – La tutela dei diritti dei
minorenni nello sport – Il ruolo di tecnici e dirigenti sportiviâ liberamente accessibile al link
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2022-11/La-tutela-dei-diritti-dei-minorenninello-sport.pdf
Allenatori e staff, durante gli allenamenti (che si svolgono con frequenza cadenzata rispetto a
eventi sporadici quali competizioni, trasferte e ritiri) dovranno prestare massima attenzione a
comportamenti anomali e segnali di alert e in caso comunicarli al Responsabile contro abusi,
violenze e discriminazioni e avviare anche con il necessario intervento dei genitori azioni volte a
ripristinare lâequilibrio dellâatleta.
4. I COMPITI DEL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI
Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni viene a conoscenza di fatti e circostanze
rilevanti ai fini della presente procedura nelle seguenti modalitĂ :
– conoscenza diretta, per avervi assistito personalmente;
– segnalazione ricevuta, anche in forma anonima, se dettagliata;
– acquisizione di informazioni attraverso dirigenti, allenatori, soci, volontari ed arbitri di gara;
– acquisizione di informazioni attraverso organi di stampa;
– conoscenza a seguito di ispezione;
– ricezione di segnalazione diretta.
Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dopo aver acquisito lâinformazione,
dovrĂ :
– audire ogni soggetto anche non tesserato che ritenga utile ai fini del procedimento di verifica;
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– richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti, collaboratori, tecnici, soci e volontari
dellâente;
– acquisire e/o richiedere lâesibizione ad ogni tesserato di elementi utili al fascicolo;
– presenziare, senza darne alcun avviso ed informazione, ad eventi, gare, manifestazioni,
allenamenti, corsi federali, vigilando sul rispetto del presente protocollo ed agevolando la
diffusione dei principi nello stesso contenuti;
– confrontarsi periodicamente con il medico ed altro personale sportivo-sanitario, per verificare
la eventuale sussistenza di situazioni patologiche o di difficoltĂ psicologiche, anche derivanti
da maltrattamenti, abusi e rischi elevati per lo sviluppo di un disturbo alimentare, oltre che
per verificare la scoperta di abuso di farmaci ed uso di sostanze alcoliche e chimiche;
– compiere, in via diretto o delegata, ogni attivitĂ ritenuta utile al fascicolo del procedimento.
Allâesito del procedimento o, ravvisata lâurgenza, anche in pendenza dello stesso, il Responsabile
contro abusi, violenze e discriminazioni ha facoltĂ di:
– formulare raccomandazioni, anche provvisorie, nonchĂŠ ogni altra raccomandazione, anche
verso singoli tesserati;
– formulare raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di tali condotte di molestie e
discriminazioni;
– individuare misure o promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente
protocollo.
Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni documentali, il Responsabile contro abusi, violenze
e discriminazioni informa il Safeguarding Office federale e questo, a sua volta, ne dĂ notizia
allâUfficio del Procuratore Federale, per gli eventuali e successivi adempimenti di propria
competenza, nei limiti della riservatezza.
Qualora il comportamento rilevato, direttamente od indirettamente persista, il Safeguarding Office
dovrĂ :
– sul luogo di gara, investire la direzione, al fine di adottare le opportune iniziative;
– durante allenamenti o raduni federali, investirne i Tecnici responsabili;
– in ogni caso, informarne senza indugio lâUfficio del Procuratore Federale.
Il Safeguarding Office e gli eventuali consulenti/collaboratori coinvolti assumono lâonere di
riservatezza in merito a quanto appreso nellâespletamento dei compiti affidati.
Il Safeguarding Office redige annualmente una relazione illustrativa, che sottopone al Consiglio
Federale, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente ricevute, i casi rilevati
per diretta conoscenza nello svolgimento dellâincarico e le iniziative assunte in tali contesti.
Il Safeguarding Office promuove lâorganizzazione di seminari, eventi informativi sensibilizzazione
e campagne di sensibilizzazione.
Il calendario degli incontri verrĂ pubblicato sul sito dellâente e ne verrĂ data massima diffusione
attraverso i canali in uso, favorendo lâadozione di un Safeguarding Plan che dovrĂ essere affisso e
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diffuso presso la societĂ . I tecnici, i dirigenti, i preparatori atletici, lo staff medico sono tenuti a
prendere parte ai percorsi formativi organizzati, partecipare agli eventi di sensibilizzazione e alle
campagne informative.
Il Safeguarding Office dovrĂ tenere e conservare lâelenco dei partecipanti alle predette attivitĂ
formative e di sensibilizzazione ed il risultato dei test finali condotti. La reiterata assenza di
partecipazione a tre eventi di formazione e sensibilizzazione comporterĂ il richiamo
dellâinteressato e, in caso di reiterato comportamento indolente, lâapplicazione delle altre misure
previste dal Sistema Disciplinare, fino allâestromissione dalla societĂ .
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ALLEGATO C
CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE
MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI
DISCRIMINAZIONE
PREMESSA
Destinatari del presente codice di condotta (di seguito il âcodiceâ) sono gli istruttori tecnici, i
dirigenti, i collaboratori ed i lavoratori dipendenti a qualsiasi titolo, livello e qualifica.
I soggetti sopra indicati sono responsabili della crescita dei giovani allievi e tesserati, nonchĂŠ della
creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva. A tal fine gli stessi
sono chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello virtuoso per gli allievi tesserati alla
Federazione Italiana Sport Rotellistici per il tramite della societĂ âHockey Bassano 1954
S.S.D.A.R.L.â.
Tutti i soggetti sopra indicati che hanno contatto diretto con allievi e tesserati minorenni, sono
obbligati a rispettare il presente codice che si impegnano ad accettare integralmente, dopo averne
preso visione.
Ogni presunta violazione del codice deve essere segnalata e verificata secondo quanto previsto
dal modello organizzativo e di controllo dellâattivitĂ sportiva adottato dalla societĂ âHockey
Bassano 1954 S.S.D.A.R.L.â.
Le misure e le sanzioni potranno spaziare dallâammonimento fino alla sospensione e alla
cessazione della collaborazione e potrebbero aggiungersi a momenti di formazione e
sensibilizzazione finalizzati a ricordare i principi etici promossi dalla societĂ âHockey Bassano
1954 S.S.D.A.R.L.â cui è necessario ispirare le proprie attivitĂ ed azioni.
La societĂ âHockey Bassano 1954 S.S.D.A.R.L.â si impegna, infine, a garantire un ambiente sicuro,
rispettoso e inclusivo per tutti i partecipanti inclusi i minori e gli adulti vulnerabili.
Pertanto, il presente codice si pone lâobiettivo di stabilire i compiti, le responsabilitĂ e i
comportamenti attesi da parte di tutti coloro i quali siano a diverso titolo coinvolti nelle attivitĂ
della societĂ âHockey Bassano 1954 S.S.D.A.R.L.â.
PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1 â RISPETTO E DIGNITĂ
La societĂ âHockey Bassano 1954 S.S.D.A.R.L.â promuove il rispetto della dignitĂ e lâintegritĂ di
tutte le persone coinvolte nelle attivitĂ che la stessa organizza, senza discriminazioni di alcun
genere e si impegna a trattare tutti con cortesia, gentilezza e rispetto evitando lâimpiego di
linguaggio offensivo o di comportamenti intimidatori o abusivi.
ARTICOLO 2 â SICUREZZA E BENESSERE
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La societĂ âHockey Bassano 1954 S.S.D.A.R.L.â pone al primo posto la sicurezza e il benessere
fisico e mentale di tutti i partecipanti, adottando misure appropriate per prevenire abusi, molestie
o qualsiasi condotta possa arrecare nocumento alla personalitĂ e dignitĂ dei partecipanti.
La societĂ âHockey Bassano 1954 S.S.D.A.R.L.â si impegna pertanto a rispettare i diritti e le
opinioni altrui favorendo un ambiente in cui ciascuno sia libero di esprimere opinioni,
preoccupazioni o segnalare condotte inappropriate o illecite.
ARTICOLO 3 â COMUNICAZIONE ADEGUATA
La societĂ âHockey Bassano 1954 S.S.D.A.R.L.â promuove una comunicazione chiara, aperta e
rispettosa con tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nelle attivitĂ della suddetta
societĂ quali partecipanti, genitori, colleghi e, in generale, tutti i componenti della comunitĂ
sportiva, mantenendo la riservatezza e il rispetto della privacy delle persone coinvolte ed
evitando la divulgazione non autorizzata di informazioni personali o comunque sensibili.
ARTICOLO 4 â COMPORTAMENTO APPROPRIATO
La societĂ âHockey Bassano 1954 S.S.D.A.R.L.â si impegna a promuovere comportamenti
professionali ed appropriati in tutte le interazioni con i partecipanti, evitando qualsiasi forma di
contatto fisico non conforme ai principi enunciati nel presente codice. A tale scopo la societĂ pone
grande rilevanza ai comportamenti trasparenti e rispettosi e richiede che siano evitate situazioni
che possano anche solo essere percepite come sospette o inappropriate.
ARTICOLO 5 â FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA
La societĂ âHockey Bassano 1954 S.S.D.A.R.L.â organizza programmi di formazione e
sensibilizzazione sulla tutela Safeguarding per diffondere la consapevolezza e la sensibilitĂ
necessarie per prevenire e reagire agli abusi. La societĂ riconosce il suo ruolo e la sua
responsabilitĂ nel proteggere i partecipanti che segnalino qualsiasi preoccupazione o sospetto
abuso alle autoritĂ competenti.
ARTICOLO 6 â COLLABORAZIONE E RENDICONTABILITĂ
La societĂ âHockey Bassano 1954 S.S.D.A.R.L.â collabora attivamente con altri membri della
societĂ operanti in ambito sportivo e con le autoritĂ competenti per garantire un ambiente sicuro
e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. La societĂ si impegna a rendere conto delle
proprie azioni e decisioni, fornendo informazioni trasparenti alle richieste della comunitĂ
sportiva.
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI E IMPEGNI
DEI DESTINATARI DEL CODICE
Tutti i soggetti destinatari del presente Codice, in ragione degli ambiti di propria competenza, si
impegnano a rispettare i principi di comportamento sopra illustrati ed, in particolare, a:
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⢠rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutti i tesserati coinvolti, indipendentemente
dalla loro etĂ , razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilitĂ ,
lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra
ragione. Allâistruttore tecnico si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a
non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attivitĂ che implicano unâingiusta
discriminazione nei confronti dei tesserati;
⢠attenersi alle regole e ai principi sopra enunciati in tutte le fasi delle attività svolte;
⢠incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, e lo spirito di collaborazione
e di squadra;
⢠non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti degli atleti,
genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attivitĂ ;
⢠non tollerare o prendere parte ad attività o condotte illegali, o di abuso o che mettano a rischio
la loro sicurezza fisica e/ o mentale;
⢠sostenere e incoraggiare sempre i giovani atleti, valorizzandoli a prescindere dai risultati
ottenuti, promuovendo la cultura dellâimpegno e del sano divertimento;
⢠trasmettere serenità , entusiasmo e passione;
⢠educare al rispetto, allâimpegno e alla collaborazione;
⢠aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni
assegnate e sul tema della tutela dei minori;
⢠rispettare il modello organizzativo e di controllo dellâattivitĂ sportiva e considerare il
benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti i tesserati una prioritĂ ;
⢠combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
⢠ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti i tesserati;
⢠rispettare e non umiliare o sminuire i tesserati o i loro sforzi durante una gara o una sessione
di prova;
⢠non agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare
qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
⢠non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico;
⢠non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che – anche sotto il profilo psicologico –
possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
⢠non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con tesserati di età inferiore ai
18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre
rispettoso e discreto;
⢠non avere relazioni con minorenni che possano essere in qualche modo considerate di
sfruttamento, maltrattamento o abuso;
⢠non consentire giochi, frasi, atteggiamenti sessualmente provocatori o inappropriati;
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⢠garantire che tutte le attivitĂ siano adatte alle capacitĂ , allâetĂ , alla maturitĂ fisica ed emotiva,
allâesperienza e allâabilita dei tesserati, in particolare degli allievi minorenni;
⢠lavorare insieme agli altri componenti dello staff per tutelare e promuovere gli interessi e il
benessere di ogni tesserato;
⢠non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere
ricondotti ad un abuso fisico;
⢠intessere relazioni proficue con i genitori dei tesserati minorenni al fine di fare squadra per la
crescita e la loro tutela;
⢠accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le gare e le attività in
trasferta siano sicure;
⢠garantire che la salute, la sicurezza e il benessere dei tesserati costituiscano obiettivo primario
rispetto al successo tecnico-sportivo o qualsiasi altra considerazione;
⢠organizzare il lavoro, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i
rischi;
⢠rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili i quali devono essere
sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
⢠evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possano fare da soli;
⢠garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post
infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato,
piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto terzo (altro
tesserato, adulto);
⢠evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;
⢠non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al
termine delle stesse, accertarsi che lascino lâimpianto sportivo accompagnati da un proprio
genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente
autorizzati a lasciare lâimpianto autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni
autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilitĂ
genitoriale sul minore;
⢠non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle
conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini
che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;
⢠non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui
ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media
personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali,
ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di pater
conservare e/ o utilizzare tale materiale prodotto;
⢠segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere degli atleti rivolgendosi al
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, in conformitĂ a quanta disposto nel
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